12 Settembre 2022
Avvocato Silvia Fontanive – studio legale Lexinmed – www.lexinmed.it
Qual è il comportamento da tenere nel momento in cui ci si interfaccia con un paziente che non abbia ancora compiuto i diciotto anni? Quali sono gli aspetti da considerare, le insidie che possono celarsi nel curare un soggetto minorenne?
Rispondiamo insieme in questo articolo.
La potestà sul figlio minore viene esercitata dal padre e dalla madre, a meno che uno dei genitori non sia deceduto o decaduto da tale tutela.
Se il minore deve sottoporsi a trattamenti medici comuni, come visite o medicazioni, è sufficiente il consenso di un solo genitore, dal momento che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente dal padre o dalla madre. In questi casi si presume infatti che il consenso sia comune (articoli 320, 337 ter codice civile).
Nel caso in cui, invece, sia necessario ottenere il consenso esplicito di entrambi, occorre operare le seguenti distinzioni:
- I genitori sono presenti e d’accordo: il consenso viene acquisito.
Il consenso comune è sempre richiesto qualora i genitori risultino separati o divorziati, dal momento che le decisioni rilevanti per i figli, come quelle inerenti alla salute, prevedono il coinvolgimento del padre e della madre (articoli 155 e 317 c.c.). - Uno dei genitori è assente poiché lontano o impedito, oppure risulta incapace: si acquisisce il consenso del genitore presente e capace.
Prescindere dal consenso del genitore lontano o impedito, comporta una valutazione da effettuare sul momento. Occorre tenere conto infatti dell’urgenza dell’atto sanitario da porre in essere, in relazione al tempo che servirebbe per far presenziare il genitore assente. Ricordiamo che è richiesta la prova in ordine all’effettiva impossibilità del genitore di prestare il proprio consenso e laddove tale prova manchi, è necessario acquisire un provvedimento rilasciato dal Tribunale per i minorenni che si sostituisca al consenso del genitore assente o impedito.
È tuttavia possibile ricorrere ad una semplificazione della procedura, per cui al genitore presente può essere richiesto di attestare, sotto la propria responsabilità, l’assenza o l’impedimento dell’altro. Questa autocertificazione dovrà essere acquisita unitamente al consenso. Si avrà dunque esercizio esclusivo della potestà genitoriale, ex art. 317 c.c. - I genitori sono in disaccordo.
Ricordiamo che, anche in caso di separazione, la potestà viene esercitata da entrambi i genitori. Qualora gli stessi non si trovino d’accordo sulle cure da apprestare al figlio minorenne, la decisione viene presa dal Giudice. Il medico dovrà dunque attendere tale pronuncia prima di compiere l’atto sanitario, a meno che non ricorra lo stato di necessità. In questo caso, ai sensi dell’art. 54 codice penale, infatti, viene legittimato l’intervento del sanitario, finalizzato ad evitare un danno grave alla persona. - I genitori si oppongono al trattamento.
In questa evenienza, qualora ritenga che l’atto sanitario sia indispensabile, il medico effettua una segnalazione alla Procura della Repubblica competente, affinchè venga valutata l’opportunità di adottare un provvedimento che consenta di porre in essere il trattamento sanitario. Si chiede dunque che il Tribunale per i Minorenni autorizzi il trattamento, indipendentemente dal consenso del padre e della madre del giovane paziente. - Minorenne non convivente con i genitori.
Qualora il minore si trovi in affidamento, in comunità o in istituto penale, l’affidatario, i responsabili della comunità o dell’istituto esercitano i poteri connessi alla potestà genitoriale. Possono dare il consenso al comune trattamento medico. Quindi, il sanitario sarà autorizzato a procedere alla cura, a seguito dell’annotazione del loro consenso. Attenzione! L’affidatario dovrà comunque qualificarsi e sarà necessario acquisire una sua dichiarazione in merito, da conservare unitamente al consenso prestato.
Qualora il trattamento medico non sia comune, è richiesto il consenso dei genitori, del tutore, oppure si dovrà segnalare il caso alla competente Procura della Repubblica, affinché solleciti il Tribunale per i minorenni in ordine all’emissione di un provvedimento che autorizzi la cura.
Lo stesso iter andrà seguito qualora si tratti di minore che viva lontano dalla famiglia e i cui genitori non siano reperibili, oppure se ci si trovi a curare un minore straniero non accompagnato. Il Tribunale per i minorenni, debitamente interpellato dalla competente Procura, dovrà provvedere comunque a nominare un tutore.
- Se il minorenne ha un tutore, quest’ultimo può esprimere il proprio consenso informato ed esplicito per quegli atti sanitari che non vengono considerati “comuni”. Qualora risulti anche affidatario, il tutore è legittimato a prestare il consenso per il trattamento sanitario comune, secondo quanto indicato al punto precedente.